I contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà di un’azienda o il godimento della stessa, devono essere provati per iscritto ex art. 2556 comma 1 c.c.
Detti contratti stipulati dal notaio per atto pubblico o scrittura privata autenticata devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese a cura del notaio rogante o autenticante.
Le cessioni di quote di partecipazione in società, stipulate per atto pubblico o scrittura privata, devono essere anch’esse depositate presso il registro imprese competente.
La funzione del notaio sarà quella di curare lo svolgimento di tutte le pratiche nel rispetto della legalità, e nell’adempimento degli obblighi pubblicitari imposti dalla legge.