I commi dal 106 al 126 dell'art. 2 della Legge n. 191 del 2009 (Legge Finanziaria per il 2010) riscrivono i rapporti in materia fiscale tra lo Stato italiano e le province di Trento e di Bolzano: tra gli interventi diventati legge merita una menzione la revisione in senso favorevole alle due province del Trentino - Alto Adige del sistema di compartecipazione alle imposte erariali e ai trasferimenti. Tale concessione si deve inquadrare nell'ambito dell'accordo raggiunto dal Governo con la Regione Trentino - Alto Adige e le province di Trento e di Bolzano in Milano il 30 novembre 2009, in virtù delle quale gli enti locali da ultimo citati hanno accettato di partecipare agli obiettivi di perequazione e solidarietà nazionali di cui alla legge n. 42/2009 (la legge sul federalismo fiscale).
Non solo: dal 2011 le somme provenienti da tributi e compartecipazioni non transiteranno prima nel bilancio statale e poi in quelli locali ma saranno accreditate direttamente in questi ultimi.
I commi dal 130 al 140 concernono poi le misure riguardanti gli ammortizzatori sociali, particolarmente urgenti nell'attuale congiuntura economica caratterizzata da una delle più gravi crisi economiche dal dopoguerra ad oggi.
Sono previste, tra le misure più significative, l'aumento, in via sperimentale per il biennio 2010-2011, dal 20 % al 30 % dell'indennità forfettaria per i collaboratori a progetto che hanno perso il lavoro, prendendo come base il reddito 2009 ed entro l'importo massimo di € 4.000,00; l'estensione anche al lavoro a progetto, fino a 13 settimane, del diritto alla indennità di disoccupazione con requisiti ordinari; sono inoltre previsti incentivi di tipo contributivo ai datori di lavoro che assumono disoccupati con almeno 50 anni di età, beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari; nuovi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinari e di mobilità ai lavoratori dipendenti degli esercizi commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, ecc.
Di rilevante interesse anche la disciplina (commi 161-182) riguardante la cosiddetta "Banca del Sud", fortemente voluta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Tremonti per tentare di assicurare al Mezzogiorno un solido e duraturo sviluppo economico, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legge n. 112 del 2008, convertito con Legge n. 133/2008.
Il comma 162 enuncia esplicitamente le finalità di questo nuovo intervento, delineate in tre punti: a) aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno; b) sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti; c) canalizzare il risparmio verso iniziative economiche in grado di creare nuove occasioni di lavoro nelle regioni meridionali.
Nell'ambito di tale iniziativa, lo Stato assume il ruolo di "facilitatore di processi e dell'iniziativa privata" e partecipa al capitale della nuova banca.
Il primo passo è dato dalla istituzione del Comitato promotore della "Banca del Mezzogiorno Spa", composto da un massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Economia, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali coinvolte nel processo.
Il Comitato promotore dovrà individuare i soci fondatori della Banca del Sud, selezionandoli tra istituti di crediti operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, società a partecipazione pubblica nonchè tra altri soggetti che condividano le finalità della Banca del Sud.
Di particolare importanza per la definizione dell'istituto in discorso sono i commi 168 e 169. Secondo il primo, "La Banca (del Sud, nda) agisce attraverso la rete delle banche e delle istituzioni che aderiscono all'iniziativa con l'acquisto di azioni e può stipulare apposite convenzioni con la società Poste italiane Spa". Per il seguente comma 169, invece, "La Banca (del Sud, nda) opera con la rete di cui al comma 168 per almeno cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in particolare il credito alle piccole e medie imprese, anche con il supporto di intermediari finanziari aventi un adeguato livello di patrimonializzazione. Il sostegno deve essere prioritariamente indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese, l'imprenditorialità giovanile e femminile, l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione, la ricerca e l'innovazione, al fine di creare maggiore occupazione".
In particolare, La Banca del Sud avrà i seguenti compiti:
a) favorire la nascita e lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il credito di medio e lungo termine e per il capitale di rischio nel Mezzogiorno; b) emettere obbligazioni per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel Sud;
c) acquisire dalle banche aderenti mutui a medio e a lungo termine erogati a meritevoli imprese delle regioni meridionali, piccole e medie, così da creare assets finanziari sufficientemente diversificati nella composizione, tali da esprimere accettabili coefficienti di rischio e poter essere ceduti con sicurezza sul mercato;
d) offrire consulenza e assistenza alle PMI per l'utilizzo degli strumenti di agevolazione messi a disposizione da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali e organismi sovranazionali;
e) contribuire alla nascita di nuove banche a vocazione territoriale nel Mezzogiorno.
Al termine della fase di avvio, e, comunque, decorsi cinque anni dall'inzio della operatività della Banca del Sud, lo Stato e tutti gli enti della P.A. dovranno ridistribuire tra i soci fondatori privati le proprie partecipazioni alla Banca del Sud, fatta eccezione per la la partecipazione simbolica di un'azione.
Al fine di favorire l'afflusso di capitali privati a favore di iniziative economiche in grado di creare posti di lavoro nel Mezzogiorno, il comma 178 prevede l'applicazione agli strumenti finanziari emessi nell'ambito della Banca del Sud del D. Lgs. 1° aprile 1996 n. 239: dovranno però essere titoli con scadenza non inferiore ai diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere investimenti a medio e lungo termine di PMI ovvero progetti etici nel Mezzogiorno. Sugli interessi relativi ai suddetti titoli di cui all'art. 2 del predetto D. Lgs. 239/1996, si applica un'aliquota di favore del 5 %.
Con i commi 183-188, la Finanziaria 2010 prevede tagli agli enti locali e alle Comunità montane.
Vi è poi la previsione (commi 200 e 201) di un incremento dei diritti di imbarco aereoportuali, pari a € 3 per ogni passaggero. I nuovi introiti così realizzati serviranno a finanziare investimenti nelle infrastrutture aereoportuali.
Vengono poi in rilievo i commi 212-215, i quali prevedono un innalzamento dei costi per l'accesso ad un fondamentale servizio della società civile: la giustizia.
Il comma 212 modifica in più punti il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico in materia di Spese di Giustizia), aggiungendovi alcune disposizioni, altre sostituendole, alcune, infine, abrogandole.
Dal 1° gennaio 2010 è quindi necessario, per poter adìre il Giudice in particolari procedimenti giurisdizionali, versare il Contributo Unificato (una sorta di "tassa a forfait" per poter usufruire del servizio Giustizia), di importo variabile a seconda dello specifico mezzo processuale utilizzato, laddove, fino al 31 dicembre 2009, era invece possibile attivare le medesime tutele senza alcuna spesa o a costi più contenuti.
L'ipotesi di gran lunga più rilevante riguarda l'introduzione del Contributo Unificato nei procedimenti di cui all'art. 23 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, le cosiddette "opposizioni a sanzione amministrativa", rientrando in questa categoria anche le impugnazioni avverso le multe per violazione al Codice della Strada, contestate dagli Agenti accertatori attraverso l'apposito verbale, redatto nella immediatezza del fatto o, come più spesso accade, attraverso successiva notifica del verbale medesimo. Il Contributo Unificato dovuto varia in rapporto all'importo della sanzione contestata, così da ritenere corretto seguire gli scaglioni riportati dall'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002: le ipotesi verosimilmente più frequenti riguarderanno allora il versamento di € 30,00 per i processi di valore fino a € 1.100,00, e di € 70 per i processi con valore superiore a € 1.100,00 e fino ad € 5.200,00, e via a salire.
A tale esborso dovrà inoltre essere aggiunta la marca da bollo per l'iscrizione della causa a ruolo, anche questa dovuta a titolo forfettario quale anticipi per i diritti, le indennità questa in misura fissa e pari ad ulteriori € 8,00.
Altre due esenzioni cancellate con la Finanziaria 2010 concernono i procedimenti esecutivi mobiliari di valore fino ad € 2.500,00 e i procedimenti cautelari in corso di causa, compresi i regolamenti di competenza e giurisdizione: anche in questo caso, se fino al 31 dicembre 2009 nulla era dovuto, ad oggi è invece richiesto un contributo unificato pari ad € 30,00.
La terza serie di ipotesi prevede le controversie in materia di locazioni e condominio: se prima della riforma era previsto il pagamento di un importo fisso pari a € 103,30, dal 1° gennaio 2010 i processi in materia di locazione e di comodato, di occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali potranno essere attivati solo previo pagamento del Contributo Unificato, secondo i criteri per valore di causa riportati nel già citato art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Per le controversie di valore più contenuto ciò potrebbe anche tradursi in una diminuzione di costi: ed infatti i primi due scaglioni, per importi di C.U. pari ad € 30,00 e 70,00, risultano inferiori al predetto importo unico originario di € 103,30. La riforma diventa però più onerosa per il cittadino a partire dal terzo scaglione in su, vale a dire per processi con valore superiore ad € 5.200,00, per i quali sono previsti C.U. a partire da € 170,00.
Vi è infine da ricordare il nuovo comma 6 - bis dell'art. 10 del D.P.R. n. 115/2002, disposizione, a suo modo, di portata "storica". Per la prima volta, infatti, anche le controversie in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie, sono sottoposte al pagamento del Contributo Unificato, non in tutti i gradi di giudizio ma solo in quelli innanzi alla Corte di Cassazione. Si tratta di una eccezione alla regola generale che prevede l'esonero totale nei predetti processi, in base all'articolo unico della legge n. 319 del 1958. A partire dal 1° gennaio 2010, dunque, per tutti questi procedimenti, è dovuto un Contributo Unificato di € 103,00.
Si ritiene, infine, utile, ricordare i commi 229-230 dell'art. 2 della Finanziaria per il 2010, il cui combinato disposto ha determinato la riapertura dei termini per rideterminare il costo di acquisto dei terreni edificabile e per quelli agricoli compravenduti nel quinquennio; è anche possibile rivalutare le partecipazioni societarie.
Possono accedere alla riapertura dei termini le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che con la vendita di questi beni realizzano una plusvalenza tassata tra i redditi diversi. E' possibile individuare il valore dei beni a partire dal 1° gennaio 2010 e versare l'imposta sostitutiva entro il 31 ottobre 2010.