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    11/01/2010
    Dicembre 2009: Legge Finanziaria per il 2010, prima parte

    La Legge 23 dicembre 2009 n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", costituisce la Legge Finanziaria per il 2010 ed è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234/L del 30 dicembre 2009.
    Il consueto appuntamento annuale con la legge di bilancio dello Stato conferma ancora una volta la prassi consolidata: nonostante le premesse favorevoli, il relativo disegno di legge licenziato dal Consiglio dei Ministri il 22 settembre 2009 era infatti di dimensioni piuttosto contenute, il Parlamento ha approvato il consueto provvedimento "monstre", composto di due soli articoli ma di 257 commi complessivi, con norme che spaziano dal lavoro al fisco, dalla sanità al Mezzogiorno fino agli enti locali.
    Questa dilatazione del provvedimento normativo è in gran parte dovuta all'approvazione durante l'esame in commissione al Senato di un maxi-emendamento al Senato, poi "blindato" con il voto di fiducia in aula.
    Tale metodo di approvazione della legge finanziaria dovrebbe però aver fatto il suo tempo: è stata infatti approvata, praticamente in contemporanea con la Finanziaria 2010, la Legge n. 196 del 31 dicembre 2009, in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, supplemento ordinario n. 245, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica". Quest'ultimo testo normativo, detto anche "legge di stabilità", si propone di sostituire la legge finanziaria così come la conosciamo. Ed infatti, in base a quanto si apprende dall'Esecutivo(www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria2010), a partire dal 2010 la ripartizione della spesa avverrà per programmi, e non più per singole disposizioni come nell'usuale meccanismo della Finanziaria. Questo dovrebbe consentire di conoscere con certezza la spesa effettiva sostenuta per singola voce, come ad esempio istruzione, difesa, ecc. È stato inoltre introdotto un meccanismo più rigoroso per il controllo degli incrementi di spesa.
    La Legge Finanziaria per il 2010 è entrata in vigore, nella quasi totalità delle proprie disposizioni, il 1° gennaio 2010.
    Dedicheremo quindi il presente Tema del Mese ed il prossimo all'analisi della Finanziaria per il 2010, trattandosi di un complesso normativo in grado di incidere nella vita quotidiana di moltissimi cittadini.
    La Legge n. 191 del 2009 si apre però con una disposizione di carattere generale. L'art. 1, formato da 4 commi, riporta infatti i livelli massimi del saldo netto dello Stato da finanziare per il 2010, 2011 e 2012, fissandoli, rispettivamente, in 63,00, 54,30 e 41,40 miliardi di Euro.
    Il comma 4 aggiunge che le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si dovessero realizzare sono destinate alla riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e su coloro che dispongono di redditi medio-bassi.
    Il secondo articolo della manovra, appropriatamente rubricato "Disposizioni diverse", costituisce la parte quantitativamente più importante della legge finanziaria, essendo composto di ben 253 commi.I primi 5 commi concernono il settore della previdenza e prevedono il trasferimento da parte dello Stato di ingenti risorse, quasi quattrocento milioni di Euro, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi e alla gestione speciale dei minatori, all'Enpals, e alle gestioni esercenti attività commerciali e artigiane, così da portare gli importi complessivamente dovuti dallo Stato a questi enti ad oltre ventidue milioni di Euro.
    I commi dal 6 all'8 disciplinano l'acconto IRPEF: chi non ha sfruttato la possibilità di differire il versamento del 20% dell'acconto sull'imposta del reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 168 del 2009, può recuperare la somma versata in più a novembre 2009 mediante compensazione con debiti d'imposta e contributi nel modello F24. Secondo il comma 8, i sostituti d'imposta, vale a dire i datori di lavoro, che non hanno tenuto conto del suddetto differimento restituiscono ai lavoratori le maggiori somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre 2009.
    Degni di menzione sono anche i seguente commi 10 e 11, in base al quale la detrazione IRPEF del 36% per le ristrutturazioni edilizie viene prorogata sino al 2012, mentre viene resa permanente l'aliquota IVA agevolata al 10 % per il recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1, comma 18, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008).
    Novità anche in materia di DURC, il Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'art. 1, comma 1176 delle legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007): il comma 12 della Finanziaria 2010 sostituisce integralmente il comma 2-bis del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, originariamente introdotto dalla lettera a), comma 1, art. 11-bis del recente Decreto Legge 1° luglio 2009 n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009.
    La precedente versione del citato art. 2-bis ha subordinato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche alle presentazione del suddetto DURC, affidando i relativi controlli ai Comuni. Tale disposizione ha però sollevato numerose critiche di parte di chi riteneva la materia della disciplina dell'attività economica al di fuori della competenza statale, prospettando l'illegittimità costituzionale di tale disposizione ex art. 117 della Costituzione. Per ovviare alla segnalata incongruenza, il legislatore della Finanziaria 2010 ha così preferito affrontare la questione in modo radicale, riformando totalmente il predetto comma 2-bis. L'attuale versione di questa norma radica quindi in capo alle Regioni la facoltà di prevedere che l'attività del commercio su aree pubbliche sia subordinata alla presentazione del DURC, confermando ai singoli Comuni i relativi controlli.
    L'autorizzazione è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Oltre a ciò, si consideri che il DURC deve essere rilasciato anche alle imprese individuali.
    La lettera b) del comma 12 aggiunge infine il comma 4-bis all'art. 29 del predetto D.Lgs. n. 114/1998, il quale prevede la sospensione semestrale dell'autorizzazione in caso di mancata presentazione annuale del DURC.
    I commi dal 27 al 36 si occupano di "DIFESA SERVIZI S.P.A.": si tratta della nuova società per azioni, interamente partecipata dal Ministero della Difesa con vincolo di incedibilità delle azioni, costituita per lo svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e "connesse prestazioni" strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione della difesa ma non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate.
    DIFESA SERVIZI S.P.A. è posta sotto la vigilanza del Ministero della Difesa e opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto dello stesso Ministero.
    DIFESA SERVIZI S.P.A. può peraltro costituire la società veicolo attraverso la quale le Forze armate, ivi compreso l'Arma dei Carabinieri, possono commercializzare il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, stemmi ed emblemi, nonchè di ogni altro segno distintivo in via convenzionale ai sensi dell'art. 26 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163). Questa facoltà è espressamente riconosciuta dal comma 28, il quale la prevede anche in favore del Corpo della guardia di finanza. La legge però esclude che DIFESA SERVIZI S.P.A. possa agire anche in favore di quest'ultima, dovendo questo Corpo provvedere a costituire a tal fine una diversa società.
    Le disposizioni da ultimo esaminate non sono però le uniche riguardanti il Ministero della Difesa contenute nell'ultima Finanziaria. I commi 189-194, infatti, autorizzano Il Ministero di via XX Settembre a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i Comuni nel territorio del quali si trovano gli immobili prescelti. Scopo di questa nuova operazione è assicurare alla Difesa ulteriori risorse, necessarie a soddisfare esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate.
    Viene poi in rilievo un'altra disposizione che ha sollevato molte critiche negli ultimi giorni, contenuta nel seguente comma 52, e comunque approvata dal Parlamento: a partire dal 1° gennaio 2010 i beni immobili confiscati alla mafia, se non si possono destinare a finalità pubbliche entro un certo termine temporale, sono messi in vendita.
    Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto di tali beni. Gli enti locali dove si trovano i beni hanno la prelazione all'acquisto. Alla vendita provvede il dirigente del competente ufficio del territorio dell'agenzia del Demanio che può chiedere al prefetto informazioni al fine di evitare che i beni immobili siano acquistati da prestanome delle organizzazioni criminali presenti sul territorio. I proventi affluiranno al fondo unico giustizia e saranno equamente divisi tra i ministeri dell'Interno e della Giustizia.
    Il successivo comma 53 amplia l'accesso al fondo per le PMI, nei limiti di 20 milioni di Euro, al fine di favorire l'erogazione del credito ai fini di investimento e di consolidamento delle passività attraverso il rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli.
    I successivi commi da 66 a 104 delineano il corposo pacchetto di interventi in materia di Servizio Sanitario nazionale (SSn) della Finanziaria 2010, denominato "Patto per la Salute 2010-2012".
    A fronte di un incremento del finanziamento destinato al SSn pari a 584 milioni nel 2010 e a 419 milioni nel 2011 (commi 66 e 67), e di un aumento da 23 a 24 miliardi del fondo pluriennale per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico (comma 69), la manovra prevede significative misure dirette al contenimento delle spese sanitarie, caratterizzate da diversi anni a questa parte da una tendenza all'incremento fino ad ora inarrestabile.
    E così il comma 71 impone agli enti del SSn di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando nel triennio 2010-2012 misure necessarie a garantire la riduzione della spesa del personale dell'1,4%, per ciascun anno preso in considerazione, riduzione da calcolare in base alla spesa sanitaria del 2004, ivi compresi gli oneri riflessi, l'IRAP sulle retribuzioni, gli oneri per il personale a tempo determinato, in collaborazione o in convenzione. Gli enti del SSn devono realizzare tali obiettivi di contenimento della spesa secondo un programma annuale di revisione della consistenza di quello dipendente e a collaborazione con conseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa; a ciò si aggiunga, sempre al fine di risparmio, l'individuazione di modelli generali delle strutture semplici e complesse.
    I successivi commi 75-91 prevedono ulteriori misure per le Regioni che si trovano in "squilibrio economico" a causa dell'eccessiva spesa sanitaria: blocco del turn over del personale, divieto di spese non obbligatorie, nullità di atti e contratti stipulati in violazione delle regole di contenimento della spesa.
    Il comma 77 specifica che una regione si considera in "squilibrio economico" ("standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale") qualora il disavanzo sia pari o superiore al 5 % del finanziamento e alle maggiori entrate proprie previste o inferiore al 5% se la regione non è in grado di farvi fronte con gli automatismi fiscali o altre risorse a bilancio.
    Nel caso di raggiungimento o superamento di tale limite, la regione interessata è tenuta a presentare entro il successivo 10 giugno un Piano di rientro di durata non superiore al triennio. Il piano di rientro è valutato da una nuova struttura tecnica di monitoraggio e dalla Conferenza Stato - Regioni per essere poi sottoposto al Consiglio dei Ministri che ne accerta l'adeguatezza. Qualora il Governo ritenga il piano adeguato lo approva e la regione lo attua. In caso contrario, ovvero qualora il piano non sia presentato o attuato, scatta il commissariamento: il presidente della Regione è nominato commissario ad acta per la predisposizione entro i successivi trenta giorni del piano di rientro e per la sua attuazione per l'intera durata del piano stesso; sono inoltre previste ulteriori misure quali la sospensione dei trasferimenti erariali non obbligatori, la decadenza dei direttori generali del settore sanitario e l'innalzamento delle aliquote IRAP ed IRPEF oltre il tetto massimo rispettivamente dello 0,15% e dello 0,30%. La Regione potrà limitare l'efficacia delle misure appena menzionate al raggiungimento degli obiettivi intermedi per una a quota pari al risultato conseguito.
    Qualora il commissario ad acta non adempia, in tutto o in parte, all'obbligo della redazione del piano di rientro o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano stesso, il Consiglio dei Ministri procede alla nomina di uno o più commissari ad acta di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano di rientro. Qualora anche questi ultimi non riescano ad attuare il piano, scatta un nuovo incremento delle aliquote IRAP ed IRPEF, anche in questo caso dello 0,15% e dello 0,30%.
    Esaurita l'analisi del "Patto per la Salute", si deve brevemente menzionare il comma 105 del medesimo art. 2 della Finanziaria, il quale conferma anche per il 2010, come già disposto per il triennio 2007/2008/2009, il versamento da parte dell'INPS al capitolo 3331 del bilancio dello Stato, delle quote di TFR (Trattamento di Fine Rapporto) che i dipendenti delle aziende con almeno 50 addetti non hanno destinato alle forme pensionistiche complementari.
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