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    30/11/2009
    Novembre 2009: prende forma la conciliazione civile

    Nella seduta del 28 ottobre 2009 l'Esecutivo ha approvato il decreto legislativo di attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69 "in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali".Si tratta, senza alcun dubbio, di un provvedimento ambizioso che punta ad alleggerire notevolmente, una volta a regime, l'ordinario contezioso civile davanti i Tribunali, istituendo un filtro conciliativo, obbligatorio e preliminare alla lite giudiziaria, destinato ad essere una vera e propria condizione di procedibilità della stessa. In altri termini, non sarà possibile ricorrere al giudice senza aver prima tentato la conciliazione, in maniera analoga a quanto accade nel processo del lavoro (articoli 410 e ss. del codice di procedura civile).
    Con il termine di mediazione si intende generalmente l'attività svolta da un soggetto imparziale diretta a elaborare e a proporre un accordo amichevole a due o più parti tra le quali sia sorta una controversia. Se la parti, coadiuvate dal mediatore, raggiungono un'intesa, è possibile arrivare alla conciliazione vera e propria, vale a dire alla soluzione della controversia.
    Secondo il testo di legge, possono ricoprire l'incarico di mediatore solo persone che diano adeguate garanzie in termini di professionalità e di onorabilità: sotto il primo aspetto, possono essere mediatori professori universitari in discipline economiche e giuridiche; professionisti iscritti in albi professionali in materie economiche e giuridiche con un'anzianità di iscrizione di almeno quindici anni; magistrati in pensione; altri soggetti in possesso di specifica formazione a seguito di partecipazione ad appositi corsi di formazione tenuti da enti pubblici, università o enti privati accreditati. Per ciò che riguarda l'onorabilità, sono previsti i seguenti requisiti: a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi a pena detentiva; b) non avere riportato condanne a pena detentiva patteggiata superiore a sei mesi; c) non essere interdetto dai pubblici uffici; d) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; e) non avere riportato sanzioni disciplinari, si ritiene nell'esplicazione delle proprie mansioni professionali, diverse dall'avvertimento.
    Il decreto contiene altresì le materie per le quali il tentativo di mediazione sarà obbligatorio, individuate secondo il seguente elenco: condominio; diritti reali; divisioni, successioni ereditarie e patti di famiglia; locazione; comodato, affitto di aziende; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa; contratti assicurativi e bancari.
    L'iter presumibile di un procedimento di mediazione dovrebbe essere il seguente: allorquando sorga controversia in una delle materie appena indicate, la parte che ritiene di aver subìto un torto e non vuol prestare acquiescenza, si reca, non diversamente da quanto accade oggi, da un avvocato. Quest'ultimo, verificato che il cliente ha un problema in una materia sottoposta alla disciplina della conciliazione, lo informa di dover obbligatoriamente provare a conciliare la controversia, facendogli firmare un apposito documento.
    Il privato cittadino, insieme all'avvocato, provvede quindi a presentare domanda di mediazione presso uno degli enti accreditati.
    Ricevuta tale richiesta, il responsabile dell'ente prescelto provvede allora a nominare un mediatore il quale, entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, fissa il primo incontro tra le parti: ha così inizio la cosiddetta fase "facilitativa" della mediazione. nella quale il mediatore cercherà di raggiungere un accordo amichevole collaborando con le parti.
    Se la parti non si accordano, comincia la seconda fase, detta "aggiudicativa": il mediatore formulerà una proposta di conciliazione, che le parti potranno accettare o rifiutare entro sette giorni dalla formulazione della proposta stessa. Se tale termine scade senza che nessuna risposta pervenga all'organismo di mediazione, la proposta si intende rifiutata.
    La fase aggiudicativa presenta il profilo coercitivo più rilevante della mediazione: come appena ricordato, le parti potranno accordarsi sulla proposta fatta dal mediatore ovvero rifiutarla, ma questa ultima scelta avrà notevoli ripercussioni sul giudizio instaurato dopo il fallimento del tentativo di conciliazione: qualora chi abbia rifiutato la proposta vinca nel seguente giudizio avanti il Tribunale conseguendo però lo stesso risultato prospettatogli dal mediatore, dovrà pagare non solo le proprie spese di giudizio ma anche quelle delle parte soccombente.
    La condanna alle spese di controparte, anche in caso di vittoria, non è, del resto, l'unico strumento escogitato dal legislatore per invogliare i cittadini ad accordarsi in sede di mediazione evitando il tribunale. Sono infatti previsti anche crediti d'imposta alla parte che corrisponde l'indennità all'organismo di mediazione che si è occupato del proprio caso, secondo tariffe stabilite per legge.
    L'importo della indennità varia in funzione del valore della controversia oggetto di mediazione: esso parte da un minimo di € 40,00, per le liti con un valore inferiore ai 1.000,00 €, ad un massimo di € 10.000,00 per le controversie con un valore superiore ai 5.000.000,00 di €.
    Il procedimento di mediazione deve concludersi entro quattro mesi e tale periodo non sarà calcolato ai fini del risarcimento per l'eccessiva lunghezza dei processi di cui alla Legge Pinto.
    C'è un ultimo, importante, punto da mettere in rilievo: il Legislatore, correttamente valutando l'importanza di una riforma che incide in modo così radicale sulla giurisdizione ordinaria, ha deciso di concedere un congruo periodo di vacatio legis dalla pubblicazione del decreto di attuazione in Gazzetta Ufficiale: ciò significa che il procedimento sin qui descritto entrerà in vigore diciotto mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta.



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