Dal 1° gennaio 2010 la class action è finalmente azionabile anche dai consumatori italiani.
Dopo un attesa lunga un anno e mezzo, il primo termine di efficacia era stato infatti originariamente previsto con decorrenza dal 1° luglio 2008, anche nel nostro Paese è oggi possibile tutelare i “diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti”, secondo quanto affermato dalla nuova formulazione dell’art. 140 – bis, comma 1°, del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, meglio noto come “Codice del Consumo”.
La class action all’italiana si presenta come istituto “a retroattività parziale” o limitata, perché per la proponibilità della stessa risultano rilevanti eventi illeciti verificatisi solo dopo il 16 agosto 2009.
Il secondo comma dell’art. 140 – bis cit. specifica i requisiti per poter accedere a questo nuovo strumento processuale, individuando tre ipotesi distinte: a) diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in una “situazione identica”, anche con riferimento alle condizioni generali di contratto di cui all’art. 1341 del codice civile e ai contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui al successivo art. 1342 cod. civ.; b) diritti “identici” spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche qualora tra i primi ed il secondo non vi sia stato un diretto rapporto contrattuale; c) diritti “identici” al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.
Non è al momento ben chiaro il significato preciso del requisito dell’identità dei diritti fatti valere con l’azione di classe, né, d’altro canto, il legislatore si è preoccupato di specificarlo meglio.
Si potrebbe azzardare che con tale espressione si sia voluto designare una pluralità di posizioni giuridiche positive che traggono la propria origine dal medesimo evento o comunque da fatti del tutto simili e che, proprio per tale ragioni, presentino, quantomeno, una medesima struttura giuridica sotto i profili della propria origine fattuale e degli aspetti lesivi e risarcitori. È facile prevedere come proprio su questo elemento si appunteranno, almeno gli opposti argomenti delle parti, diretti, a secondo dello specifico interesse processuale, ad avvalorare una tesi piuttosto che l’altra.
Chi intende agire mediante l’azione collettiva deve essere un “consumatore” o un “utente”, vale a dire le due classi che danno il nome all’azione processuale. Secondo l’art. 3 del D. Lgs. n. 206/2005 il consumatore è la “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. Il termine “utente” è ancora più generico e può essere definito, in via di prima approssimazione, come colui che utilizza un determinato servizio dietro pagamento.
L’azione è rivolta contro una impresa, e cioè contro la struttura produttiva creata dall’imprenditore, a sua volta individuato dall’art. 2082 cod. civ. come colui che “esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”.
La competenza per valore del giudice presso il quale incardinare la class action è individuata attraverso un criterio funzionale: la legge, infatti, dichiara competente solo il Tribunale, rimanendo quindi escluso l’Ufficio del Giudice di Pace e inapplicato il generale principio della competenza per valore della causa di cui agli artt. 7 e ss. del codice di procedura civile. Si applica infatti una regola speciale anche in merito alla competenza per territorio: il criterio è quello della sede dell’impresa da citare in giudizio, ma la class action non potrà essere proposta avanti tutti i Tribunali d’Italia ma soltanto in 11 Tribunali avente sede in Comuni capoluogo di Regione individuati dalla legge: Tribunale di Torino (per imprese aventi la sede in Piemonte o in Valle d’Aosta); Tribunale di Milano (Lombardia); Tribunale di Venezia (Veneto, Trentino - Alto Adige e Friuli Venezia Giulia); Tribunale di Genova (Liguria); Tribunale di Bologna (Emilia-Romagna); Tribunale di Firenze (Toscana); Tribunale di Roma (Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise); Tribunale di Napoli (Campania, Basilicata e Calabria); Tribunale di Bari (Puglia); Tribunale di Palermo (Sicilia) e, infine, il Tribunale di Cagliari (Sardegna).
Il procedimento presenta una scansione piuttosto complessa, suddivisa in tre diverse fasi: un vero e proprio “filtro di ammissibilità” della domanda di class action; la pubblicità dell’azione di classe per consentirne l’adesione; il giudizio vero e proprio.
Nella prima fase il giudice non è chiamato ad effettuare solo un controllo di mero rito: egli infatti deve esprimere un parere sul merito, sulla fondatezza in fatto ed in diritto della class action proposta, sia pure in base ad una cognizione sommaria. Qualora il giudice non ritenga fondata la domanda, ne dichiara con ordinanza l’inammissibilità. I casi più comuni di inammissibilità sono: a) manifesta infondatezza della domanda; b) quando sussista un conflitto di interessi, verosimilmente tra gli stessi appartenenti alla classe; c) quando il giudice non ritiene che i diritti di cui si chiede la tutela siano in tutto e per tutto identici; d) quando il soggetto che ha promosso l’azione (il cosiddetto proponente) non sembra in grado di curare adeguatamente l’interesse della classe.
Bisogna però fare molta attenzione: la legge infatti dice che il giudice, qualora dichiari inammissibile la domanda al termine della prima fase, regola le spese, anche ai sensi dell’art. 96 del codice di procedura civile. Ciò significa che, in questo caso, il proponente e gli aderenti possono essere condannati a pagare non solo le spese del procedimento, ma anche un ulteriore importo a titolo di danni per responsabilità aggravata per “lite temeraria”.
Se il giudice decide di ammettere la domanda di class action, fissa il termine entro il quale il promotore deve dare adeguata pubblicità alla domanda, in modo da consentire agli altri soggetti della classe che si trovino in identiche condizioni, e che magari nulla hanno saputo della azione proposta dal promotore, di aderire alla class action. La legge precisa che questi “nuovi arrivati” possono partecipare alla azione collettiva senza l’assistenza di un avvocato: da ciò si intuisce, argomentando “a contrario”, che il promotore, sia esso un privato cittadino o un’associazione per la tutela dei consumatori, debba invece farsi assistere da un legale.
Chiunque, ritenendo di essere stato leso in una posizione giuridica identica di quella vantata dal promotore, intenda partecipare alla azione collettiva, deve depositare in cancelleria il cosiddetto “atto di adesione”, contenente l’esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto alla base della richiesta di risarcimento, con particolare attenzione alla indicazione degli elementi che ne assicurino l’identità con la posizione giuridica del proponente; dovranno poi essere illustrate e prodotte le relative prove e, infine, l’elezione di domicilio. Il deposito non è libero, ma deve essere effettuato entro il termine indicato dal giudice, il quale non può superare i 120 giorni dalla scadenza del termine stabilito per effettuare la pubblicità. L’adesione comporta rinuncia ad ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo
A questo proposito, si deve notare come, una volta scaduto il termine per l’adesione, non siano proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa convenuta.
Viene poi in rilievo la terza fase, vale a dire il giudizio vero e proprio. In questo segmento del procedimento si affronta il merito della domanda mediante una cognizione piena, così da considerare attentamente la domanda collettiva e le difese dell’impresa convenuta, procedere alla valutazione complessiva delle prove raccolte e, infine, emettere sentenza definitiva. Se la sentenza è di condanna dell’impresa convenuta, questa fa stato non solo nei confronti del proponente ma in favore di tutti gli aderenti alla class action. In questo caso, il Tribunale può liquidare direttamente in favore del proponente e degli aderenti le somme ritenute spettanti, ovvero, in alternativa, stabilire il criterio di calcolo per la liquidazione delle stesse.
Derogando ad un preciso principio della legge processuale, la sentenza di condanna dell’impresa emessa in un’azione collettiva non è immediatamente esecutiva, acquisendo invece efficacia dopo sei mesi dalla pubblicazione. La finalità di tale deroga forse deve essere ricercata nella volontà del legislatore di concedere alla impresa condannata un congruo lasso di tempo per concludere una transazione con i partecipanti alla class action, senza la spada di Damocle sulla testa di vedersi notificare in pochi giorni l’atto di precetto e, poco dopo, il conseguente pignoramenti dei beni.
Per ciò che riguarda le spese del giudizio, infine, anche queste dovrebbero, secondo la regola generale dettata dall’art. 91, comma 1°, cod. proc. civ., “seguire la soccombenza”: in parole povere, “chi perde paga”. In tal senso, allora, la soluzione che pare preferibile è che a pagare sia non solo il proponente ma anche gli aderenti.